Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante misure urgenti in materia di crescita (c.d. “Decreto del Fare”), disponendo la reintroduzione della mediazione obbligatoria.

A partire dal 21 Settembre 2013 il tentativo obbligatorio di mediazione è tornato di nuovo in vigore per le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Di conseguenza è obbligatorio per chi volesse esercitare in giudizio un’azione inerente ad una controversia rientrante in tali materie ad esperire preventivamente, assistito dall’avvocato, il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto divenendo quindi condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La Mediazione è un metodo di gestione del conflitto all’interno del quale le parti ricorrono ad una terza parte, non implicata nel contenzioso ovvero il Mediatore.

Tramite la Mediazione si tenta di individuare la soluzione ottimale del problema e di orientare le parti a giungere ad un accordo vantaggioso per entrambe.

La procedura non mira pertanto a sopperire alle carenze del sistema giudiziario, né si pone come alternativa alla giustizia, ma propone una soluzione differente di risoluzione dei conflitti. Nel caso in cui la mediazione si concluda col raggiungimento di un accordo, questo avrà valore di contratto e, poiché tutte le parti aderenti alla mediazione sono assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce un valido titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Se le parti non arrivano ad un accordo, non perdono alcun diritto e possono avviare o proseguire l’attività giudiziaria